• strutture ricettive all’aria aperta.
LA DETRAZIONE
FISCALE 80% PER
RIQUALIFICAZIONE
DELLE STRUTTURE
RICETTIVE
(BONUS ALBERGHI)
Al fine di migliorare la qualità dell’offerta
ricettiva nazionale, il D.L. n. 152 del 6
novembre 2021, all’art. 1, ha introdotto,
all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), un contributo sotto forma
di credito d’imposta pari all’80% delle spese
sostenute, per la riqualificazione di strutture
ricettive. Gli incentivi potranno essere
richiesti per gli interventi attuati dalla data di
entrata in vigore del decreto
(7 novembre 2021) e per quelli avviati dopo
il 1° febbraio 2020, non ancora conclusi alla
data di entrata in vigore del decreto, e fino al
31 dicembre 2024. Le domande dovranno
essere presentate in via telematica. Per gli
stessi soggetti, è inoltre riconosciuto un
contributo a fondo perduto – non superiore
al 50% delle spese sostenute – sempre dalla
data di entrata in vigore del decreto e fino
al 31 dicembre 2024. Tale contributo potrà
arrivare fino a 100 mila euro.
La base del fondo perduto partirà da 40 mila
euro e potrà raggiungere la soglia massima
di 100 mila euro nei seguenti casi:
• fino ad ulteriori 30 mila euro, qualora
l’intervento preveda una quota di spese
per la digitalizzazione e l’innovazione
delle strutture in chiave tecnologica ed
energetica di almeno il 15% del totale;
• fino ad ulteriori 20 mila euro nel caso
in cui la società abbia una presenza di
giovani o donne che superi alcuni tetti,
variabili per tipologia di società.
• fino ad ulteriori 10 mila euro per le
imprese che hanno sede operativa
in Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna
e Sicilia.
In base a quanto previsto dall’art. 1 comma
4 del D.L. n. 152/2021, i soggetti ammessi
alla richiesta del credito d’imposta e del
contributo a fondo perduto sono i seguenti:
• imprese alberghiere.
• strutture che svolgono attività
agrituristica.
• imprese del comparto turistico,
ricreativo, fieristico e congressuale,
ivi compresi gli stabilimenti balneari,
i complessi termali, i porti turistici e i
parchi tematici.
Il contributo a fondo perduto ed il credito
d’imposta sono riconosciuti in relazione
alle spese sostenute, inclusi il servizio di
progettazione, per eseguire i seguenti
interventi:
• incremento dell’efficienza energetica
delle strutture e riqualificazione
antisismica.
• eliminazione delle barriere
architettoniche.
• opere edilizie di cui all’art. 3 del D.P.R.
380/2001, funzionali alla realizzazione
degli interventi di cui sopra.
• realizzazione di piscine termali
ed acquisizione di attrezzature ed
apparecchiature per lo svolgimento
delle attività termali.
• spese per la digitalizzazione delle
strutture.
Tutti gli interventi devono risultare conformi
alla comunicazione della Commissione UE
(2021/C 58/01) e non arrecare un danno
significativo agli obiettivi ambientali.
LA DETRAZIONE
FISCALE DEL 90 O 110%
PER GLI INTERVENTI
DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
Il “Decreto Rilancio 2020” (Legge 77
del 17 luglio 2020, conversione del D.L.
19 Maggio 2020 n. 34) ha introdotto
l’Ecobonus 110% (c.d. Superbonus).
La Legge di Bilancio 2023 (Legge 29
dicembre 2022 n. 197) ha modificato i
termini di scadenza del provvedimento, nel
seguente modo:
• villette unifamiliari / u.i. funzionalmente
autonome e con ingresso indipendente:
detrazione 90% solo se prima casa
e se il contribuente possiede un
reddito di riferimento non superiore a
€ 15.000, calcolato con il quoziente
familiare. Detrazione 110% su spese
sostenute entro il 30/09/2023*, se al
30/09/2022 il SAL era almeno al 30%.
• parti comuni dei condomìni: detrazione
110% per interventi approvati entro
il 18/11/2022 e CILAS presentata
entro il 31/12/2022. Inoltre, interventi
approvati nel periodo 19-24/11/2022 e
CILAS presentata entro il 25/11/2022.
• edifici da 2 a 4 u.i. di persone fisiche
e edifici/u.i. di organizzazioni non
lucrative: detrazione 110% per
interventi con CILAS presentata entro il
25/11/2022.
• demolizione e fedele ricostruzione di
edifici plurifamiliari: detrazione 110%
se presentata richiesta di acquisizione
titolo abilitativo entro il 31/12/2022.
• case IACP/ATER e case di cooperative
di abitazione a proprietà indivisa:
detrazione 110% su spese sostenute
entro il 31/12/2023 se al 30/06/2023
il SAL sarà almeno al 60%.
Per le spese sostenute nel 2024, l’aliquota
del Superbonus è confermata al 70%,
mentre scenderà al 65% per le spese
del 2025.
Il Superbonus incrementa le condizioni già
molto vantaggiose dell’Ecobonus 50/65%,
ancora in vigore per gli interventi che non
rientrano in questo provvedimento.
(*) Il precedente termine del 31/03/2023 è stato prorogato
dalla Legge 11 aprile 2023 n. 38.