DETRAZIONE E INCENTIVI
A C H I È R I V O L T O
Condomìni, persone fisiche al di fuori
dell’esercizio di attività di impresa, arti e
professioni, Istituti autonomi case popolari
(IACP) comunque denominati, cooperative
di abitazione a proprietà indivisa, onlus e
associazioni di volontariato.
Max 2 abitazioni per soggetto.
PER QUALI INTERVENTI
Innanzitutto è necessario che gli
interventi di efficientamento energetico
comportino nel loro complesso il
miglioramento di almeno due classi
energetiche dell’edificio o, laddove non
fosse possibile per le caratteristiche
dell’immobile, il conseguimento della
classe energetica più alta possibile. Il
passaggio di classe energetica dovrà
essere certificato attraverso l’attestato di
prestazione energetica (A.P.E) pre e post
intervento, rilasciato ed asseverato da un
tecnico abilitato.
Non si applica alle case di categorie
catastali A/1, A/8 e A/9.
Contestualmente, è prescritto che
all’interno dei lavori sia obbligatoriamente
presente uno di questi interventi:
• la coibentazione degli edifici di
almeno il 25% della superficie
esterna; il limite di spesa è
di 50.000 euro per gli edifici
unifamiliari, 40.000 euro moltiplicati
per il numero delle unità immobiliari
nel caso di edifici composti da due a
otto unità, 30.000 euro moltiplicati
per il numero delle unità immobiliari
nel caso di edifici con oltre otto
unità;
• nei condomini la sostituzione del
vecchio impianto di riscaldamento
con (a) caldaie a condensazione con
efficienza almeno pari alla classe
A, (b) pompe di calore, (c) sistemi
ibridi per un importo di spese non
superiore a 20.000 euro moltiplicato
per il numero delle unità immobiliari
nel caso di edifici da due ad otto
unità, 15.000 euro moltiplicati per
il numero delle unità immobiliari nel
caso di edifici con oltre otto unità;
• nelle abitazioni unifamiliari la
sostituzione del vecchio impianto
di riscaldamento con (a) caldaie
a condensazione con efficienza
almeno pari alla classe A, (b)
pompe di calore, (c) sistemi ibridi,
eventualmente anche collettori
solari, per un importo di spese non
superiore a 30.000 euro.
Gli interventi sopra descritti e che devono
portare ad un doppio salto di classe
energetica dell’edificio, danno già accesso
al Superbonus; a questi si possono far
rientrare nella detrazione del 110%
anche altri eventuali interventi previsti o
dalla Legge 77/2020 o dal precedente
Ecobonus, tra cui per esempio:
• l’installazione di pannelli fotovoltaici
(con spesa di 48.000 euro e vincolo
di 2.400 euro per ogni kW di
potenza nominale);
• l’installazione di impianti di
accumulo elettrico da abbinare agli
impianti fotovoltaici;
• l’installazione di colonnine per la
ricarica delle batterie delle auto
elettriche;
• gli impianti di microcogenerazione;
• la sostituzione dei serramenti.
In assenza di entrambe le condizioni
sopra descritte, tutti gli interventi elencati
possono comunque continuare a sfruttare il
bonus valido in precedenza (50%, 65%), a
seconda della soluzione adottata.
CONTO TERMICO
(Decreto 16 febbraio 2016)
Il decreto sinteticamente denominato
“Conto Termico” (in vigore dal 2013),
è finalizzato a creare un meccanismo
incentivante dedicato alle rinnovabili
termiche, che contribuisca al
raggiungimento degli obiettivi nazionali di
sviluppo delle fonti rinnovabili
e dell’efficienza energetica.
L’obiettivo degli interventi incentivati
è quello di migliorare le prestazioni
energetiche sia dell’involucro edilizio
che degli impianti di riscaldamento,
raffrescamento ed acqua calda sanitaria
in esso contenuti. Sono previsti interventi
anche per gli edifici della Pubblica
Amministrazione.
Per gli interventi di efficienza energetica,
l’incentivo è pari ad una percentuale
della spesa sostenuta, con delle soglie
non superabili (es. caldaie condensing
max 40% della spesa). Per gli impianti di
produzione di calore da fonti rinnovabili,
l’incentivo è commisurato all’energia
rinnovabile prodotta ed al risparmio
energetico conseguito.
L’ultima versione del Conto Termico
prevede incentivi anche per i sistemi
ibridi. Esso viene erogato in cinque anni
per tutti gli interventi di efficientamento
energetico e per quelli di produzione
di energia termica rinnovabile con
potenze superiori a 35 kW termici (o
superiori a 50 mq lordi per il solare
termico). Viceversa, per potenze inferiori
a 35 kW termici (o superfici di solare
termico inferiori o uguali a 50 mq lordi),
l’incentivo è erogato in due anni. Importi
fino a € 5.000 vengono erogati invece
entro breve tempo ed in unica soluzione.