DETRAZIONE E INCENTIVI

DETRAZIONI E INCENTIVI

A C H I È R I V O L T O

Condomìni, persone fisiche al di fuori

dell’esercizio di attività di impresa, arti e

professioni, Istituti autonomi case popolari

(IACP) comunque denominati, cooperative

di abitazione a proprietà indivisa, onlus e

associazioni di volontariato.

Max 2 abitazioni per soggetto.

PER QUALI INTERVENTI

Innanzitutto è necessario che gli

interventi di efficientamento energetico

comportino nel loro complesso il

miglioramento di almeno due classi

energetiche dell’edificio o, laddove non

fosse possibile per le caratteristiche

dell’immobile, il conseguimento della

classe energetica più alta possibile. Il

passaggio di classe energetica dovrà

essere certificato attraverso l’attestato di

prestazione energetica (A.P.E) pre e post

intervento, rilasciato ed asseverato da un

tecnico abilitato.

Non si applica alle case di categorie

catastali A/1, A/8 e A/9.

Contestualmente, è prescritto che

all’interno dei lavori sia obbligatoriamente

presente uno di questi interventi:

• la coibentazione degli edifici di

almeno il 25% della superficie

esterna; il limite di spesa è

di 50.000 euro per gli edifici

unifamiliari, 40.000 euro moltiplicati

per il numero delle unità immobiliari

nel caso di edifici composti da due a

otto unità, 30.000 euro moltiplicati

per il numero delle unità immobiliari

nel caso di edifici con oltre otto

unità;

• nei condomini la sostituzione del

vecchio impianto di riscaldamento

con (a) caldaie a condensazione con

efficienza almeno pari alla classe

A, (b) pompe di calore, (c) sistemi

ibridi per un importo di spese non

superiore a 20.000 euro moltiplicato

per il numero delle unità immobiliari

nel caso di edifici da due ad otto

unità, 15.000 euro moltiplicati per

il numero delle unità immobiliari nel

caso di edifici con oltre otto unità;

• nelle abitazioni unifamiliari la

sostituzione del vecchio impianto

di riscaldamento con (a) caldaie

a condensazione con efficienza

almeno pari alla classe A, (b)

pompe di calore, (c) sistemi ibridi,

eventualmente anche collettori

solari, per un importo di spese non

superiore a 30.000 euro.

Gli interventi sopra descritti e che devono

portare ad un doppio salto di classe

energetica dell’edificio, danno già accesso

al Superbonus; a questi si possono far

rientrare nella detrazione del 110%

anche altri eventuali interventi previsti o

dalla Legge 77/2020 o dal precedente

Ecobonus, tra cui per esempio:

• l’installazione di pannelli fotovoltaici

(con spesa di 48.000 euro e vincolo

di 2.400 euro per ogni kW di

potenza nominale);

• l’installazione di impianti di

accumulo elettrico da abbinare agli

impianti fotovoltaici;

• l’installazione di colonnine per la

ricarica delle batterie delle auto

elettriche;

• gli impianti di microcogenerazione;

• la sostituzione dei serramenti.

In assenza di entrambe le condizioni

sopra descritte, tutti gli interventi elencati

possono comunque continuare a sfruttare il

bonus valido in precedenza (50%, 65%), a

seconda della soluzione adottata.

CONTO TERMICO

(Decreto 16 febbraio 2016)

Il decreto sinteticamente denominato

“Conto Termico” (in vigore dal 2013),

è finalizzato a creare un meccanismo

incentivante dedicato alle rinnovabili

termiche, che contribuisca al

raggiungimento degli obiettivi nazionali di

sviluppo delle fonti rinnovabili

e dell’efficienza energetica.

L’obiettivo degli interventi incentivati

è quello di migliorare le prestazioni

energetiche sia dell’involucro edilizio

che degli impianti di riscaldamento,

raffrescamento ed acqua calda sanitaria

in esso contenuti. Sono previsti interventi

anche per gli edifici della Pubblica

Amministrazione.

Per gli interventi di efficienza energetica,

l’incentivo è pari ad una percentuale

della spesa sostenuta, con delle soglie

non superabili (es. caldaie condensing

max 40% della spesa). Per gli impianti di

produzione di calore da fonti rinnovabili,

l’incentivo è commisurato all’energia

rinnovabile prodotta ed al risparmio

energetico conseguito.

L’ultima versione del Conto Termico

prevede incentivi anche per i sistemi

ibridi. Esso viene erogato in cinque anni

per tutti gli interventi di efficientamento

energetico e per quelli di produzione

di energia termica rinnovabile con

potenze superiori a 35 kW termici (o

superiori a 50 mq lordi per il solare

termico). Viceversa, per potenze inferiori

a 35 kW termici (o superfici di solare

termico inferiori o uguali a 50 mq lordi),

l’incentivo è erogato in due anni. Importi

fino a € 5.000 vengono erogati invece

entro breve tempo ed in unica soluzione.