Normativa nazionale e
leggi regionali su sicurezza
In Italia la salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentate dal Decreto Legislativo n.
81 del 9 aprile 2008 (abbreviato di seguito D.Lgs. 81/2008), anche noto come Testo
unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, entrato in vigore il 15 maggio 2008, e
dalle relative disposizioni correttive, ovvero dal Decreto legislativo 3 agosto 2009
n. 106 (abbreviato di seguito D.L. 106/2009) e da successivi ulteriori decreti.
L’art. 122 riporta: “Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai 2 m, devono essere adot-
tate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvi-
sionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose [...]”; quindi
i lavoratori operanti in quota devono essere protetti da opportuni sistemi di sicurezza. In tutti quei casi
dove i sistemi di protezione collettiva non sono previsti, è necessaria la presenza di dispositivi di
ancoraggio dove l’operatore possa agganciarsi con il proprio Dispositivo di Protezione Individuale
(abbreviato di seguito DPI) così come specificato, nell’articolo 115 - Sistemi di protezione contro le
cadute dall’alto – al comma 1:
L’art. 115 riporta: “Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva
come previsto all’articolo 111, comma 1, è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di
protezione composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, con-
formi alle norme tecniche quali i seguenti a) assorbitori di energia, b) connettori, c) dispositivi di anco-
raggio, d) cordini, e) dispositivi retrattili, f) guide o linee vita flessibili, g) guide o linee vita rigide, h)
imbracature.” Al comma 3: “Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante
connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.” I dispositivi
di ancoraggio testati secondo le norme UNI EN 795:2012 + UNI CEN/TS 16415:2013 oppure
secondo la norma UNI 11578:2015 soddisfano i requisiti dell’art. 115.
In aggiunta alla norma nazionale sono presenti molteplici riferimenti normativi locali (regionali e
provinciali) ai quali i tecnici e gli installatori devono fare riferimento operando in quelle aree.
Regione PIEMONTE
▪ L.R. n. 20 del 14/07/2009 - art. 15 “Snellimento delle procedure in materia di edilizia e
urbanistica” (B.U. 16 luglio 2009, n. 28).
▪ L.R. n. 3 del 25/03/2013 “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (tutela
ed uso del suolo) ed altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia. (B.U. 28
Marzo 2013, n. 13).
Regione LIGURIA
▪ L.R. n. 5 del 15/02/2010.
▪ L.R. n. 43 del 17/12/2012 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 2010, n.
5 (norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili)”.
Regione LOMBARDIA
▪ Circolare n. 4 del 23/01/2004 “Interventi coordinati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
in edilizia con particolare attenzione alla prevenzione delle cadute dall’alto - Integrazione dei
regolamenti comunali edilizi”.
▪ Aggiornamento od integrazione del regolamento edilizio e del regolamento locale d’igiene (vedi
prov. Bergamo).
Azienda Sanitaria Locale e Sede Provinciale INAIL di BERGAMO
▪ Prevenzione del rischio di caduta dall’alto durante lavori di manutenzione sulla copertura di edifici
- Dispositivi di ancoraggio sulle coperture.
Provincia Autonoma di TRENTO
▪ Legge n. 3 del 09/02/2007.
▪ D.P.P. n. 7-114/LEG del 25/02/2008.
Regione VENETO
▪ D.G.R. n. 2774 del 22 settembre 2009 “Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protet-
tive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manuten-
zione in quota in condizioni di sicurezza”.
▪ L.R. n. 28 del 25/09/2014 (Gazzetta regionale 30/09/2014 n. 94) Regione Veneto - Modi
fica dell’ar-
ticolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”.
Regione FRIULI VENEZIA GIULIA
▪ L.R. n. 24 del 16/10/2015 “Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione degli
infortuni conseguenti al rischio di caduta dall’alto”.
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