individuale dalle cadute. Si definiscono:

▪ Ancoraggio: Insieme comprendente la struttura di supporto (materiale base), l’ancorante e

l’elemento da fissare cui può essere collegato il sistema di protezione individuale dalle cadute.

▪ Ancoraggio lineare: Ancoraggio in cui il collegamento con il sistema di protezione indivi-

duale contro le cadute è realizzato su una linea flessibile o rigida ed è scorrevole sulla stessa.

▪ Ancoraggio puntuale: Ancoraggio in cui il collegamento con il sistema di protezione indivi-

duale contro le cadute è realizzato su un punto non scorrevole.

▪ Ancoraggio di estremità: Elemento iniziale o terminale di un dispositivo di ancoraggio

lineare di tipo C oppure di tipo D che collega l’estremità di una linea di ancoraggio flessibile o

di una linea di ancoraggio rigida alla struttura.

▪ Ancoraggio intermedio: Elemento di un dispositivo di ancoraggio lineare di tipo C oppure di

tipo D posto tra gli ancoraggi di estremità, che collega una linea di ancoraggio flessibile o una

linea di ancoraggio rigida alla struttura. I sostegni intermedi, per esempio la guida di una linea di

ancoraggio flessibile, che non sono previsti per sostenere il carico non sono ancoraggi intermedi.

▪ Ancorante: Elemento che consente la connessione tra l’elemento da fissare e la struttura di

supporto (materiale base). Ancorante ed elemento di fissaggio sono sinonimi.

▪ Dispositivo di ancoraggio: Gruppo di elementi che incorpora uno o più punti di ancoraggio

o punti di ancoraggio mobili, che può includere un ancorante; che è progettato per l’uso come

parte di un sistema anticaduta; che è progettato per essere incorporato o applicato perma-

nentemente al/nel/sul materiale base.

▪ Dispositivo di ancoraggio di tipo A: Dispositivo di ancoraggio puntuale con uno o più punti

di ancoraggio non scorrevoli.

▪ Dispositivo di ancoraggio di tipo C: Dispositivo di ancoraggio in un ancoraggio lineare che

utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall’orizzontale di non più di 15° (quando

misurata tra l’estremità e gli ancoraggi intermedi a qualsiasi punto lungo la sua lunghezza).

▪ Dispositivo di ancoraggio temporaneo, rimovibile e trasportabile: Assemblaggio di

elementi che incorpora uno o più punti di ancoraggio o punti di ancoraggio mobili, che può

includere un elemento di fissaggio. Un dispositivo di ancoraggio temporaneo, rimovibile e

trasportabile è progettato per l’uso come parte di un sistema anticaduta ed

è progettato per

essere rimosso dal materiale base (rimovibile), essere rimosso a fine lavoro (temporaneo),

essere trasportato e maneggiato, sul luogo di installazione dall’utilizzatore che si avvale gene-

ralmente della propria forza fisica (trasportabile). Un dispositivo di ancoraggio smontabile,

anche solo per fini di ispezione e/o manutenzione, non può essere considerato un dispositivo

temporaneo, rimovibile e trasportabile se questo è comunque destinato ad essere installato

permanentemente. Un dispositivo di ancoraggio temporaneo, rimovibile e trasportabile è

generalmente trasportato in loco dall’utilizzatore finale, è installato da quest’ultimo general-

mente senza l’impiego di attrezzi e, ove possibile, a mano, è rimosso sempre dall’utilizzatore

finale a fine lavoro, ed è specificatamente progettato in tal senso dal fabbricante. Un dispo-

sitivo di ancoraggio temporaneo, rimovibile e trasportabile rientra nel campo di applicazione

delle UNI EN 795 e UNI CEN/TS 16415:2013.

▪ Dissipatore di energia: Elemento o componente di ancoraggio progettato per essere fissato

alla struttura di supporto (materiale base).

▪ Elemento da fissare: Componente del sistema di ancoraggio progettato per essere fissato

alla struttura di supporto (materiale base)

▪ Freccia: Massimo spostamento del punto di ancoraggio, rispetto alla posizione iniziale,

quando è sottoposto ad una forza sviluppatasi durante una caduta nella direzione della forza.

▪ Linea di ancoraggio flessibile: Linea flessibile tra ancoraggi di estremità alla quale può

essere agganciato il sottosistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto, sia diret-

tamente con un connettore sia con un punto di ancoraggio mobile.

▪ Materiale base (struttura di supporto): Materiale strutturale sul quale o all’interno del

quale sono applicati l’ancorante e l’elemento da fissare in modo da costituire un ancoraggio.

Il materiale base può essere la struttura di un‘opera edile oppure qualsiasi elemento struttu-

rale idoneo ad ospitare un sistema di ancoraggio per la protezione dell’utilizzatore contro le

cadute. In tal senso, può essere un materiale base il tetto di un vagone ferroviario, la struttura

di parete di un macchinario, la sommità di un carro cisterna, una parete di roccia, un traliccio,

la fiancata di un’imbarcazione, ecc.

▪ Punto di ancoraggio: Punto previsto su un dispositivo di ancoraggio, progettato per il colle-

gamento del sottosistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto.

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