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NORMATIVA PER IMPIANTI TERMICI

D.P.R. 74/2013

PER CAPIRE MEGLIO

Prendiamo a esempio una caldaia a gas con potenzialità

nominale utile di 24kW, se le operazioni di manutenzione

devono essere eseguite annualmente secondo quanto

specificato nel libretto di istruzioni della caldaia e secondo

quanto obbligatoriamente dichiarato dal manutentore/

installatore nel libretto di impianto, il controllo di efficienza per

questo tipo di impianto secondo l’Allegato A al D.P.R. 16 aprile

2013, n. 74 deve avvenire ogni 4 anni. L’utente dovrà quindi

eseguire la manutenzione dell’apparecchio annualmente

secondo quanto indicato dal manutentore e ogni 4 anni, dove

non diversamente specificato da disposizioni emesse dalla

Regione in occasione della manutenzione annuale dovrà fare

un controllo di efficienza energetica.

SONO SOGGETTI A CONTROLLO DI EFFICIENZA

ENERGETICA LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI IMPIANTI:

• Impianti per la climatizzazione invernale di potenza

termica utile nominale superiore a 10 kW;

• Impianti per la climatizzazione estiva e pompe di calore di

potenza termica utile nominale superiore a 12 kW.

• Le potenze dell’impianto suddette si riferiscono alla

somma delle potenze utili dei generatori e delle macchine

frigorifere, che si esegue soltanto quando essi agiscono

sullo stesso sistema di distribuzione. Le potenze non

si sommano quindi quando i generatori di calore o i

gruppi frigo (condizionamento e pompe di calore) sono

indipendenti. Per esempio non si esegue la somma delle

potenze per una caldaia alimentata a metano e una pompa

di calore per il riscaldamento, del tutto indipendenti,

oppure per due o più macchine frigorifere, anche con

funzionamento a pompa di calore, indipendenti tra loro.

Il controllo dell’efficienza energetica deve essere effettuato,

oltre che con la tempistica indicata nell’Allegato A anche:

• All’atto della prima messa in servizio dell’impianto, a cura

della ditta installatrice;

• Nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema

di generazione, come ad esempio il generatore di calore;

• Nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici,

ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.

• Al termine delle operazioni di controllo il manutentore

deve redigere e sottoscrivere il Rapporto di controllo di

efficienza Energetica in tre copie di cui:

• Una copia è trattenuta dal manutentore;

• Una copia è rilasciata al responsabile dell’impianto che la

allega al libretto di impianto;

• Una copia è inviata a cura del manutentore all’Autorità

Competente per le ispezioni (in genere comuni con più

di 40.000 abitanti e province per il restante territorio o

organismo esterno da queste delegato). A quest’ultima

copia è allegato l’eventuale “bollino” o “segno identificativo”

istituito dalla Regione o dall’amministrazione.

I SOGGETTI RESPONSABILI DELL’IMPIANTO

Per quanto concerne i soggetti responsabili dell’esercizio,

della conduzione, del controllo e della manutenzione degli

impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva,

il regolamento stabilisce che, nel rispetto delle disposizioni

di legge in materia di efficienza energetica, questi sono

identificati con il responsabile dell’impianto che per esempio

nei condomini è identificato nell’amministratore, nelle

aziende nel legale rappresentante e per le singole unità

immobiliari nel proprietario o l’inquilino in caso di immobile in

locazione. Il responsabile di impianto può a sua volta delegare

a un terzo responsabile. La delega al terzo responsabile non

è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali

in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale

tecnico esclusivamente dedicato.

L’affidamento a un terzo, relativamente ai complessi

condominiali, può avvenire su delibera dell’assemblea con un

contratto scritto e il soggetto incaricato sarà responsabile del

mancato rispetto delle norme.

Quindi per riassumere

Nel caso di edifici in locazione il responsabile diventa

l’inquilino;

Nel caso di impianti centralizzati il responsabile è

l’amministratore di condominio;

Nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone

fisiche il responsabile diventa il proprietario o l’amministratore

delegato.

Queste figure possono a loro volta delegare la responsabilità

ad un «terzo responsabile» che deve possedere i requisiti

previsti nel D.M 22 gennaio 2008, n.37.

Il terzo responsabile

• Riceve l’incarico dal proprietario dell’impianto;

• Diventa il responsabile dell’esercizio, della manutenzione

ordinaria e straordinaria e delle verifiche di efficienza

energetica;

• Ha gli stessi compiti del responsabile d’impianto;

• Risponde davanti alla legge per ogni eventuale

inadempienza.

Vista la possibilità delle Regioni di emanare proprie normative

in materia si consiglia di consultare sempre il sito web della

Regione in cui è installato l’impianto termico.

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