D.P.R. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2018

Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre

2018 n. 146.

Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n.

517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il

regolamento (CE) n. 842/2006.

Art.1 – Finalità e oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione del rego-

lamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione

della Commissione europea , ed in particolare:

f) disciplina il registro telematico nazionale delle persone e delle

imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità

notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal pre-

sente decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime.

(www.fgas.it)

g) disciplina la costituzione e la gestione di una banca dati

per la raccolta e la conservazione delle informazioni re-

lative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle

apparecchiature nonché alle attività di installazione manu-

tenzione, riparazione e smantellamento di dette apparec-

chiature (https://bancadati.fgas.it)

Art. 7 – Persone fisiche soggette all’obbligo di certificazione

e iscrizione al Registro telematico nazionale

1. Devono essere certificate dall’ organismo di certificazione le

persone fisiche che intendono svolgere le attività di cui alle se-

guenti lettere:

a. Attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero,

apparecchiature fisse di refrigerazione , condizionamento d’a-

ria e pompe di calore fisse:

1. Controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti

gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a

5 tonnellate di CO

2

equivalente a mano che le apparec-

chiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come

tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità

inferiori a 10 tonnellate di CO

2

equivalente;

2. Recupero di gas fluorurati a effetto serra;

3. Installazione;

4. Riparazione, manutenzione o assistenza;

5. Smantellamento;

2. Il certificato di cui al comma 1 ha una validità di dieci anni e

deve essere rinnovato, su istanza dell’interessato, entro sessanta

giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo

3. Le persone fisiche che intendono conseguire la certificazione

per una delle attività di cui al comma 1 devono:

a. Presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle

apposite sezioni del Registro telematico nazionale;

b. Presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi di

certificazione accreditati

c. Sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti

minimi relativi alle competenze e alle conoscenza previste

negli allegati dei regolamenti (UE) 2015/2067, n. 304/2008,

n. 2015/2066 e n. 306/2008

Art. 8 – Imprese soggette all’obbligo di certificazione e iscri-

zione al Registro telematico nazionale

1. Le imprese che svolgono le attività di installazione, ripara-

zione, manutenzione, assistenza o smantellamento di appa-

recchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria,

pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antin-

cendio contenenti gas fluorurati a effetto serra devono essere

certificate dall’organismo di certificazione.

2. Il certificato ha una validità di cinque anni e deve essere rin-

novato, su istanza dell’interessato, entro sessanta giorni ante-

cedenti la scadenza del certificato medesimo.

3. Le imprese che intendono conseguire la certificazione per

una delle attività di cui al comma 1 devono:

a. Presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione

nelle apposite sezioni del registro telematico nazionale:

b. Presentare richiesta di certificazione ad uno degli organi-

smi di certificazione accreditati e designati ai sensi dell’ar-

ticolo 5, corredata dalla richiesta di cui alla lettera a);

c. Dimostrare il possesso dei requisiti specificatamente

previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione del-

la Commissione europea come previsto dall’ Allegato

B2.1, entro il termine di otto mesi dalladata di iscrizio-

ne di cui alla lettera a).

Estratto Allegato B2.1

2.1 Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire

uno schema di valutazione della conformità per la certifica-

zione delle imprese che preveda la predisposizione da par-

te dell’impresa di procedure/istruzioni atte a dimostrare il

rispetto dei seguenti requisiti specificatamente previsti dai

pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione

europea:

a. L’impresa impiega personale certificato ai sensi dell’ar-

ticolo 8, comma 1, per le attivita’ che richiedono una

certificazione.

b. L’impresa e’ in grado di dimostrare che il personale

impiegato nelle attivita’ per cui e’ richiesta la certifi-

cazione ha a disposizione gli strumenti e le procedu-

re necessari per svolgerle.

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