D.P.R. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2018

ITER SEMPLIFICATO DI CERTIFICAZIONE PER IMPRESA INDIVIDUALE - DECRETO N. 9 DEL 29/01/2019

Lo schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al

Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e predisposto ai sensi dell’ art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della

Repubblica 16 novembre 2018 n. 146 prevede l’introduzione di un iter agevolato per le imprese individuali con il solo titolare certificato. In questo caso si

prevede l’esame della sola documentazione. Le condizioni necessarie per poter fruire di questo iter semplificato sono che l’impresa:

- Sia iscritta al Registro Imprese come impresa individuale.

- Sia iscritta come impresa al Registro telematico nazionale di cui all’art. 15 del D.P.R. n, 146/2018.

- Abbia un fatturato specifico inferiore a 200.000 €. L’impresa, in fase di certificazione iniziale, deve comunicare all’organismo di certificazione un

volume d’attività presunto, relativo all’attivit

à che intenderà svolgere.

Il titolare deve:

- Risultare iscritto come persona al registro telematico nazionale di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 146/2018;

- Essere certificato ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 146/2018 per le attività nelle quali “l’impresa individuale” intende operare;

- In fase di sorveglianza e rinnovo, dichiarare di essere l’unica persona certificata che l’impresa impiega per lo svolgimento delle attività oggetto di

certificazione;

- Disporre di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività per cui è stata rilasciata la certificazione come persona; per gli aspetti

relativi alle tarature (ove applicabili), deve dimostrare di garantire il mantenimento della catena metrologica;

- Dimostrare di avere a disposizione procedure e/o istruzioni operative aggiornate utilizzate per operare (es. rif. Manuale o libretto d’uso e manu-

tenzione del costruttore).

La certificazione ha la durata di cinque anni secondo il seguente schema:

Anno

0

1

2

3

4

5

Fase

Certificazione

Sorveglianza

Sorveglianza

Sorveglianza

Sorveglianza

Rinnovo

Modalità di

verifica

Esame

Documentale

Art. 16 – BANCA DATI gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature

contenenti gas fluorurati

1. Al fine di raccogliere le informazioni contenute nei registri di cui all’ar-

ticolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, le vendite di gas fluorurati a

effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas nonché le attività di

assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette appa-

recchiature, sono comunicate, per via telematica, alla banca dati gestita

dalla Camera di commercio competente.

Esame

Documentale

Esame

Documentale

Esame

Documentale

Esame

Documentale

Esame

Documentale

Portale Banca dati gas fluorurati: https://bancadati.fgas.it/

Il portale https://bancadati.fgas.it presenta video tutorial e FAQ esplicative

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