Per accedere al bonus del 110% è necessario effettuare una completa sostituzione del
precedente impianto a favore del nuovo e gli interventi effettuati devono assicurare, nel
loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edi
ficio, o se
non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante
l’attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da parte del tecnico abilitato nella
forma della dichiarazione asseverata.
La detrazione si applicherà sulle spese documentate e rimaste a carico del contribuente
sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro
quote annuali di pari importo.
La Legge di Bilancio stabilisce tutti gli interventi ammessi nell’ecobonus al 110%.
Nel dettaglio possono essere elencati in:
1. Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e
della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno
di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più
accessi autonomi dall’esterno.
2. Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi compresi gli
impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici,
ovvero con impianti di micro-cogenerazione o a collettori solari.
3. Interventisugliedificiunifamiliariperlasostituzionedegliimpiantidiclimatizzazione
classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici,
cogenerazione o a collettori solari.
Nota. I parametri possono subire variazioni in base agli aggiornamenti delle normative vigenti.
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